Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registraizone della popolazione canina.
Ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e quindi entro il 20 settembre 2008. L'adempimento deve essere effettuato: a) dai veterinari pubblici competenti per territorio; b) dai veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà. Questa disposizione non si applica ai cani identificati mediante tatuaggio leggibile e già iscritti all'anagrafe canina.
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio di Polizia Locale al numero telefonico 0332/475216.
Ordinanza n. 3 del 21.01.2010 recante le disposizioni nelle aree urbane, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o asserviti al pubblico relative a tutti i proprietari di animali di affezione.
Clicca qui per visionare l'ordinanza.